Entrambi i coniugi comproprietari della casa

Entrambi i coniugi comproprietari della casa

31/08/2024

Entrambi i coniugi comproprietari della casa: scattano diritti in più nei confronti dell'assemblea

Le assemblee condominiali sono spesso fonte di discussioni e incomprensioni, poiché le decisioni prese possono avere un impatto significativo sulla vita di ogni condomino. Non a caso, esiste un particolare dettaglio che riguarda i coniugi comproprietari di una casa, la cui mancata conoscenza può portare a diverse conseguenze legali, inclusa l'annullabilità delle delibere assembleari.

Quando si ha a che fare con coniugi comproprietari di un immobile, la legge stabilisce che entrambi i coniugi devono essere regolarmente convocati all'assemblea condominiale.

L'obbligo è fondamentale poiché, come ribadito dalla Corte d'Appello di Catania, nella sentenza del 23 aprile 2019 n. 924, la mancata convocazione di uno dei due comporta l'annullabilità della delibera adottata. Anche se uno dei coniugi riceve l'avviso di convocazione, ciò non è sufficiente a sanare l'assenza dell'altro.

Questo orientamento deriva da un consolidato principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo le quali l'omissione di convocazione non rende la delibera automaticamente nulla, ma soggetta a contestazione.

La normativa specifica, secondo l'art. 66, comma terzo, delle disposizioni attuative del codice civile, introdotto dalla Legge n. 220 del 2012, prevede infatti che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione di tutti gli aventi diritto, la deliberazione può essere annullata su richiesta dei dissenzienti o degli assenti non regolarmente convocati. Pertanto, se solo uno dei coniugi comproprietari riceve la convocazione, l'intera delibera può essere impugnata.

Articolo completo su: https://www.cityrumors.it/cronaca/entrambi-i-coniugi-comproprietari-della-casa-scattano-diritti-in-piu-nei-confronti-dellassemblea.html

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