Mezzi di convocazione dell'assemblea

Mezzi di convocazione dell'assemblea

24/08/2024

Convocazione assemblea per email o immessa nella cassetta postale: è valida?

 

Un'assemblea condominiale è sempre preceduta dalla convocazione in cui sono indicati il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti che saranno oggetto di discussione e votazione. Ebbene, nell'eseguire questa importante formalità, non sempre si ricorre alla raccomandata postale.

In molti casi, anche allo scopo di risparmiare i costi della spedizione, l'avviso è inviato agli aventi diritto in modo più semplice. Ad esempio, mediante immissione nella cassetta postale oppure con una mail ordinaria.

Ebbene, le descritte modalità sono ammesse dalla legge? In caso di convocazione di un'assemblea condominiale tramite mail o immissione dell'avviso in cassetta, essa è valida?

Ha risposto a queste domande la recente sentenza del Tribunale di Monza n. 1734 del 12 giugno 2024, risolvendo l'impugnazione di due assemblee proposta da un condòmino. Quest'ultimo, infatti, sosteneva di non essere stato regolarmente avvisato delle riunioni e che la forma di comunicazione delle medesime non era stata idonea allo scopo e tanto meno conforme agli obblighi di legge.

Entriamo, dunque, nel merito della questione giuridica affrontata dall'ufficio brianzolo.

La forma della convocazione di un'assemblea condominiale: cosa dice la legge?

L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile elenca, in modo tassativo e preciso, le modalità a cui è possibile ricorrere per inviare, correttamente e legittimamente, una convocazione assembleare condominiale.

Si tratta, più precisamente, della tradizionale raccomandata postale, della posta elettronica certificata, del fax e della più pratica e veloce consegna a mano «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano».

La tipizzazione in esame è stata adottata dal legislatore per l'evidente scopo di garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto o, in altri termini, la presunzione di conoscenza del medesimo una volta giunto nella sfera del destinatario (ex art. 1335 cod. civ.).

Pertanto, è in ragione di queste motivazioni che l'amministratore non può ricorrere ad altre forme di convocazione. A ricordarcelo interviene anche il Tribunale di Monza con la sentenza in commento «il legislatore ha voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscono l'effettiva conoscibilità della convocazione stessa con la conseguenza che l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma».

Ebbene, alla luce di quanto premesso, una convocazione notiziata all'interessato, ad esempio, tramite una telefonata, sms o un messaggio social non può essere presa in considerazione. Tali forme non rientrano tra quelle, esplicitamente elencate dall'art. 66 disp. att. cod. civ. e non possono garantire l'effettiva conoscenza dell'avviso della riunione.

Perciò, qualora l'interessato dovesse risultare assente all'assemblea, quest'ultimo avrebbe la facoltà d'impugnare il deliberato nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del verbale della riunione.

Convocazione assemblea per email o immessa nella cassetta postale: sono conformi alla legge?

L'avviso di convocazione di un'assemblea condominiale non può essere inviato tramite una email ordinaria oppure mediante l'immissione del plico nella cassetta postale del condòmino. Si tratta di forme di convocazione che non sono ammesse dalla legge e che non garantiscono l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Il titolare di una mail ordinaria non ha, infatti, alcun obbligo di consultarla. Pertanto può accadere che non legga il messaggio o, addirittura, che non gli arrivi nemmeno.

 

Insomma, manca del tutto la presunzione di conoscenza dell'atto, invece, sicuramente riconoscibile nel diverso caso della posta elettronica certificata «L'inoltro dell'avviso di convocazione ad una casella di posta elettronica semplice (e-mail) non ha il valore della raccomandata con ricevuta di ritorno, così come l'immissione nella cassetta postale non ha il valore della consegna a mano. Inoltre, non può prospettarsi neppure una "presunzione di conoscenza" correlata al fatto che il messaggio sia giunto all'indirizzo del destinatario: ed infatti, a differenza del possessore di un indirizzo PEC, il titolare di un indirizzo e-mail non ha alcun onere di consultare la posta elettronica in arrivo (sempre ammesso che giunga nella relativa "cartella") e neanche l'avviso di avvenuta lettura conferisce alla mail inviata il valore legale previsto dalla legge».
Anche l'immissione in cassetta della convocazione non può essere una forma di comunicazione legittima. Non esiste, infatti, alcuna norma giuridica che impone al titolare di aprire la cassetta tutti i giorni «non può presumersi che il condomino abbia tempestiva conoscenza dell'assemblea con l'immissione della convocazione nella cassetta postale, non avendo, il condomino, alcun onere di controllare giornalmente la cassetta di posta».
Insomma, queste forme di convocazione sono scorrette ed inefficaci allo scopo. Non ci si può, dunque, meravigliare che conducano all'annullamento della pedissequa assemblea, così come è capitato nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Monza.
 

 

 

Torna all'elenco news