Risarcimento danni amministratore 110 per perdita

Risarcimento danni amministratore 110 per perdita

17/12/2024

La responsabilità dell'amministratore per danno da perdita del Superbonus

 

L'amministratore è responsabile per il danno da perdita di Superbonus, purché il condominio provi che l'inadempimento è stato determinante al mancato accesso alle agevolazioni.

In buona sostanza, si tratta di comprendere se i condòmini possono chiedere il risarcimento all'amministratore che, nonostante la delibera di autorizzazione ai lavori, non si sia adoperato per dare attuazione alla volontà assembleare, comportando così la perdita del Superbonus.

La mancata esecuzione delle deliberazioni assembleari costituisce una grave irregolarità che giustifica la revoca giudiziale dell'amministratore (art. 1129 c.c.).

L'inadempimento può inoltre costare la condanna al risarcimento dei danni, qualora la compagine dimostri che l'omessa attuazione della volontà assembleare sia stata causa di un pregiudizio.

Tali conseguenze sono applicabili anche nell'ipotesi di tardiva esecuzione delle deliberazioni assembleari, atteso che l'art. 1710 c.c. - applicabile anche all'amministratore condominiale in virtù del richiamo di cui al penultimo comma dell'art. 1129 c.c. - impone al mandatario di eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, quindi celermente.

Alla luce di quanto sinora detto, è chiaro che l'amministratore inerte possa essere ritenuto responsabile dei danni da perdita del Superbonus, qualora siano imputabili alla sua inerzia, cioè all'inattuazione tempestiva delle deliberazioni condominiali.

In questo senso anche la giurisprudenza (Cass., 4 marzo 2020, n. 6086), secondo cui l'amministratore è tenuto a risarcire i danni derivanti dal mancato accesso alle agevolazioni fiscali.

Quando i condòmini deliberano lavori straordinari, è compito dell'amministratore assicurarsi che tutte le procedure necessarie vengano completate nei tempi previsti, così da consentire l'accesso ai benefici desiderati.

Ciò tanto più se era chiaro, sin dal momento della deliberazione, che l'intento dell'assemblea fosse quello di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

L'amministratore non può peraltro sottrarsi agli obblighi contrattuali, anche se i compiti richiesti superano quelli inizialmente previsti.

Accettando l'incarico, infatti, l'amministratore si impegna a gestire con competenza e tempestività tutte le operazioni necessarie per tutelare gli interessi dei condòmini, inclusi gli adempimenti aggiuntivi, per i quali ha diritto a un'adeguata retribuzione (sempreché prevista nel preventivo sottoposto all'assemblea al momento del conferimento del mandato).

Dunque, se a causa della negligenza dell'amministratore il condominio perde il diritto a benefici fiscali come il Superbonus, i condòmini possono richiedere il risarcimento pari all'entità del bonus perduto.

Nello specifico, il mancato ottenimento delle agevolazioni fiscali garantite dall'accesso al Superbonus può essere risarcito a titolo di danno da perdita di chance, il quale rappresenta la privazione della possibilità concreta di conseguire un risultato favorevole.

C'è diritto al risarcimento da perdita di chance ogni volta che una persona perde un'opportunità concreta a causa dell'illecito commesso da qualcun altro.

Tale perdita è risarcibile purché la possibilità di realizzare il risultato favorevole sia statisticamente significativa, superiore al 50%.

Secondo la giurisprudenza (Trib. Roma, 13 febbraio 2024, n. 21607), il risarcimento del danno legato alla perdita di chance spetta al committente che non abbia potuto accedere al bonus fiscale desiderato a causa dei ritardi dell'impresa.

A proposito della perdita di chance, la sentenza sopra richiamata ha affermato che «in tale liquidazione non può farsi a meno che il risarcimento riguarda un danno che non consiste nella lesione di un diritto soggettivo maturato, ma nella lesione di un'aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato».

Altra giurisprudenza di merito (Trib. Treviso, n. 1690/2023) ha altresì evidenziato che il risarcimento a titolo di danno da perdita di chance per aver perso la possibilità di svolgere lavori di ristrutturazione della propria abitazione giovandosi del Superbonus va riconosciuto a condizione che l'attore abbia fornito un'adeguata prova del nesso tra l'inadempimento del convenuto e il mancato ottenimento delle agevolazioni desiderate.

Va dunque escluso il risarcimento se l'attore non ha prodotto «alcunché che possa permettere di ritenere provato, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, che se non vi fosse stato l'inadempimento della convenuta l'attore avrebbe potuto giovarsi del bonus fiscale».

 


Fonte: https://www.condominioweb.com/la-responsabilita-dellamministratore-per-danno-da-perdita-del-superbonus.22284
 

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