SUPERBONUS 2024, QUANDO NON SI PAGA L’EXTRATASSA S

SUPERBONUS 2024, QUANDO NON SI PAGA L’EXTRATASSA S

25/06/2024
Il Superbonus 110% ha rappresentato un'opportunità unica per riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, ma ha anche sollevato questioni fiscali complesse, soprattutto per chi possiede una seconda casa. 
L'introduzione di una extratassa del 26% sulla plusvalenza in caso di vendita entro 10 anni dall'intervento ha generato dubbi e incertezze.
Quando scatta l'extratassa?
L'extratassa si applica sulla plusvalenza, ovvero l'aumento di valore dell'immobile derivante dai lavori di ristrutturazione agevolati dal Superbonus. Questa tassa del 26% è dovuta se la seconda casa viene venduta entro 10 anni dalla fine dei lavori.
La ragione della norma è evitare che il Superbonus venga utilizzato per fini speculativi, incentivando la ristrutturazione di immobili da rivendere a breve termine per realizzare un profitto.
Eccezioni e casi di esonero
Non tutte le seconde case ristrutturate con il Superbonus sono soggette all'extratassa. Ecco le principali eccezioni:
  • Abitazione principale: se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del proprietario o di un suo familiare per la maggior parte del tempo (almeno 5 anni più uno) nei 10 anni precedenti la vendita, l'extratassa non si applica;
  • Eredità o donazione: se la seconda casa è stata acquisita per successione o donazione, non è soggetta all'extratassa;
  • Interventi non agevolati al 110%: se i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati con aliquote inferiori al 110% (ad esempio, 90% o 70%), l'extratassa non si applica.
Come calcolare la plusvalenza
La plusvalenza si calcola come la differenza tra il prezzo di vendita dell'immobile e il suo valore fiscale, ovvero il costo di acquisto o costruzione maggiorato delle spese sostenute per eventuali migliorie.
È importante sottolineare che l'extratassa si applica solo sulla parte di plusvalenza generata dai lavori agevolati con il Superbonus 110%.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione dell'extratassa, specificando che:
  • L'extratassa si applica anche se i lavori sono stati effettuati sulle parti comuni del condominio, senza coinvolgere direttamente l'unità immobiliare in questione;
  • l'indeducibilità dei costi di ristrutturazione riguarda solo chi ha optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non chi ha usufruito della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
L'extratassa sulla plusvalenza delle seconde case ristrutturate con il Superbonus 110% è un tema complesso che richiede un'attenta valutazione caso per caso. È fondamentale conoscere le eccezioni e i casi di esonero per evitare spiacevoli sorprese in caso di vendita dell'immobile.
 
Fonte: www.immobiliare.it
 

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