Amministratori condominio: diritto di critica

Amministratori condominio: diritto di critica

13/09/2024

Amministratori di condominio: il diritto di critica è legittimo

 

L'assemblea annuale di un condominio è normalmente caratterizzata da tensione e da animosità tra i condomini e tra questi e l'amministratore. Gli attacchi verso quest'ultimo hanno come obiettivo una severa censura del suo operato. Tuttavia talvolta uno o più condomini utilizzano espressioni tese all'offesa personale: in tal caso i comportamenti dei partecipanti al condominio sono censurabili e la vittima può legittimamente reagire pretendendo un risarcimento.

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 ha operato degli importanti correttivi con cui il legislatore ha voluto depenalizzare alcuni tipi di reati previsti dal codice penale che erano posti a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio.

Uno dei reati in questione è l'ingiuria che, a seguito della sua depenalizzazione, comporta per l'autore l'obbligo di risarcire il danno causato alla persona offesa con una sanzione pecuniaria liquidata in sede civile.

Non bisogna però parlare di ingiuria se le espressioni critiche usate dal condomino non hanno mai determinato un'aggressione gratuita alla sfera morale della persona dell'amministratore.

A tale proposito merita di essere segnalata una recente sentenza del Tribunale di Paola (sentenza n. 516 del 28 giugno 2024).

Accuse all'amministratore e legittimo diritto di critica del condomino. Fatto e decisione

L'ex amministratore di un caseggiato citava in giudizio un condomino al fine ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della condotta diffamatoria e calunniosa posta in essere nei suoi confronti dal convenuto.

A sostegno della domanda, l'attore faceva presente che durante l'assemblea condominiale il convenuto aveva pronunciato le seguenti parole:" Lei è sgarbato, sgradevole, incline alla polemica e anche alla minaccia, come io stesso ho potuto notare lo scorso anno in un alterco che ebbe con il condomino ### Ci sono condomini che temono sue ritorsioni, per questo motivo non si espongono.

Ancor più paradossalmente, ho appurato che ci sono artigiani locali che, richiesti, si rifiutano di venire a prestare la loro opera in questo complesso residenziale, perché dicono che lei pretende che loro pratichino ai clienti prezzi che ricomprendono esosi e odiosi sovrapprezzi che rendono sconvenienti i loro servigi, differentemente da come potrebbero e vorrebbero. E questa pratica, signor ……non solo è sleale, è proprio illecita. Nel codice penale pesante, si chiama ESTORSIONE".

Lo stesso attore sosteneva che, a seguito di detto episodio, non era stato confermato come amministratore, iniziando a soffrire di turbamenti psicologici, sia come professionista che come uomo. Di conseguenza rivendicava il proprio diritto ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale subito (da liquidarsi in via equitativa), nonché al danno patrimoniale da mancato rinnovo dell'incarico di amministratore.

Alla luce di quanto sopra l'ex amministratore chiedeva che fosse accertata la natura calunniosa, diffamatoria dell'intervento del convenuto, con condanna di quest'ultimo al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa, indicata in almeno € 25.000,00, oltre interessi dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale; inoltre l'attore pretendeva che si accertasse il nesso di causalità tra la condotta calunniosa del convenuto ed il venir meno del rapporto fiduciario fra l'amministratore ed il condominio, con condanna del colpevole al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di lucro cessante, quale danno patrimoniale subito dall'attore. Il Tribunale ha dato torto all'attore.

Secondo il giudicante l'attacco rivolto nei confronti dell'amministratore del condominio non era teso alla denigrazione e all'offesa personale, ma ad una severa censura del suo operato, per aver questi assunto delle condotte prevaricatorie nei confronti dei condomini amministrati.

La giurisprudenza ha individuato da tempo alcuni criteri che permettono di valutare se un comportamento può essere giustificato dall'esercizio del diritto di critica. In particolare, ricorre la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica o del diritto di cronaca in presenza di tre requisiti, quali la veridicità dei fatti, la continenza e l'interesse sociale alla conoscenza.

Nel caso esaminato il condomino ha chiaramente riferito di aver "appreso" da terzi il modo di procedere dell'amministratore, con la conseguenza che sussiste il requisito della verità, la quale nell'ambito del diritto di critica, può essere anche meramente putativa (il condomino si è convinto che le notizie fossero vere). Sussiste l'interesse dei condomini alla conoscenza dei fatti espositi e delle critiche rivolte all'operato dell'amministratore, perché riguardano il modo di gestione dei beni comuni affidato alla responsabilità dell'amministratore.

Come ha notato il Tribunale sussiste pure il requisito della continenza, dal momento che le espressioni utilizzate non sono di per sé offensive della dignità personale del destinatario delle stesse perché volte a contestare il suo operato come amministratore dei condomini.

In altre parole il comportamento del condominio che ha additato la persona dell'amministratore come "sgradevole", qualificando le sue condotte alla stregua di "minacce" o come "estorsione" rientra nel novero del diritto del diritto critica (Cass. pen. sez. V, 05/12/2014, n. 5633).

Le parole usate dal condomino sono state considerate chiara espressione di una valutazione (necessariamente soggettiva) di grave disapprovazione circa i comportamenti denunciati e le modalità di gestione dell'incarico di amministratore condominiale.

 

Fonte: https://www.condominioweb.com/amministratori-di-condominio-il-diritto-di-critica-e-legittimo.21996

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